Articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
“Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.”
Articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
“Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.”