La Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi di recente, con la Sentenza n. 431/2005, sul Servizio civile nazionale e sulle sue competenze statali e regionali. Emanuele Rossi, Costituzionalista dell’Università di Pisa, riflette sulle conseguenze di questo pronunciamento.
Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata contestata infatti la legittimità costituzionale di una Legge della Provincia autonoma di Bolzano (n. 7, del 19 ottobre 2004), sulle "disposizioni per la valorizzazione del servizio volontario", ma era chiamata in causa anche le legge regionale sul servizio civile delle Marche. La questione non ancora del tutto risolta è sempre quella che gira intorno al concetto di "difesa della Patria" (già affrontata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 228 e n. 229 del 2004) e del pericolo d’invasione della sfera di competenza statale, ogniqualvolta, nella disciplina delle attività proprie del "servizio civile", le amministrazioni delle Province autonome e delle Regioni finiscono per incidere su "aspetti organizzativi e procedurali" di rilevanza nazionale.
La Sentenza ricorda che mentre tocca a Regioni o Enti locali la gestione del servizio civile quando si ricade nell’ambito di attività di assistenza sociale, tutela dell’ambiente, protezione civile e altro, rimane sempre di competenza dello Stato la sua organizzazione e la disciplina dell’accesso.