Lo scorso marzo è stato definitivamente convertito in legge il decreto n. 7 del 31 gennaio 2005 (G.U. n. 24 del 31 gennaio 2005), recante "Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonche’ per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione".
Di fatto vengono modificate e integrate alcune parti della legge 64/2001 e del decreto legge 77/02 che istituiscono e regolano il Servizio civile nazionale.
Alcuni articoli approvati riformano la disciplina, regolano le sanzioni contro gli Enti e prevedono per i volontari un impegno complessivo settimanale di trenta ore anziché trentasei e un monte ore annuo minimo corrispondente a circa millequattrocento ore, l’impossibilità di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (se incompatibile con il corretto espletamento del servizio) e il divieto di presentare ulteriore domanda, per coloro che hanno prestato un anno di servizio civile.
La modifica all’ art. 8 del D.L. 77/02 che prevedeva, a partire dal 1 gennaio 2006, che i contratti di servizio civile fossero stipulati fra Enti e volontari, conferma unicamente all’ UNSC questa competenza gestionale.
Al termine del periodo di servizio il volontario riceve un attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile, che equipara il titolare dell’attestato al personale militare volontario in ferma annuale.
Per approfondire: www.serviziocivile.it