Con il Decreto Legge dello scorso 29 novembre, il Governo ha azzerato il versamento dei contributi previdenziali per i nuovi volontari che entreranno in servizio nel 2009. I volontari non perdono il diritto a vedersi riconosciuto l’anno di servizio ai fini pensionistici, ma per l’Ufficio nazionale del servizio civile, si tratta di un risparmio che oscilla intorno ai 28 milioni di euro all’anno (24,72% da versare sul compenso dei volontari), utili a finanziare più progetti nel bando nazionale. Molti giovani in servizio civile hanno però protestato per questo cambiamento, ma in concreto, cosa cambia per i volontari? Molto e poco allo stesso tempo, vediamo di spiegarci anche perché occorre distinguere i periodi di servizio civile prestati almeno in tre fasi: fino al 31 dicembre 2005, quelli dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, e quelli a partire dal 1° gennaio 2009.
Innanzitutto ricordiamo che è stato il decreto legislativo n. 77/2002, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, a disciplinare il trattamento economico e giuridico dei volontari, in base a quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 64/2001.
Per coloro che hanno prestato il servizio civile fino alla data del 31 dicembre 2005, i periodi di servizio volontario, ai fini del trattamento previdenziale, erano validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio. Si tratta in definitiva di contributi “figurativi”, ossia "fittizi", riconosciuti agli assicurati per periodi durante i quali non c'è stata attività lavorativa e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori. Come ricorda l’Inps, “i contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l'importo”. La legge individua tra l’altro le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.
Per i volontari che hanno prestato il servizio a partire dal 1° gennaio 2006, era previsto un regime di contribuzione “effettiva”. Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 24 del 10/06/2004), a sua volta precisata nel 2008, aveva definito infatti, che i compensi percepiti dai volontari dovevano considerarsi redditi di “collaborazione coordinata e continuativa” (co.co.co e co.co.pro) ai sensi dell'art. 50, lettera c-bis del Testo unico delle imposte sui redditi. I giovani in servizio civile erano inquadrati in definitiva nella categoria dei “parasubordinati”, che vale anche per i militari. Da questo è derivato l'obbligo contributivo verso la Gestione separata dell'Inps, alla quale i volontari (sia in Italia che all'Estero) dovevano essere iscritti come collaboratori. Nel caso del servizio civile la contribuzione dovuta per i compensi percepiti dai volontari era a totale carico del Fondo nazionale per il servizio civile, come recita l'art. 9 del D. Lgs. n. 77/2002, in deroga al principio generale della contribuzione a carico del collaboratore nella misura di un terzo.
Il contributo, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995), confluisce in una gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti. Occorre però che ci siano almeno 5 anni di contributi effettivi, in tutta la vita lavorativa oppure, in alternativa, di 3 anni di contributi per accedere alla “totalizzazione” con altri forme pensionistiche.
Ricordiamo anche che contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (legge n. 233/1990, articolo 1, comma 3). Nel caso di contribuzione annua inferiore a questo importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma. Per l’anno 2008 questo “minimale” di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 13.819 euro. Dato che il reddito annuo da servizio civile è di 5.205 euro, in proporzione i versamenti equivalevano a circa 4 mesi di contributi. Da una simulazione, da prendere come tale, ci risulta che un ipotetico volontario che riscuotesse la pensione a 65 anni, a patto di aver versato dai almeno dai 3 ai 5 anni complessivi di contributi da co.co.pro, si troverebbe con appena 30 euro in più all’anno di pensione, 2,5 euro in più al mese.
Con il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", viene abolito l’obbligo della contribuzione pensionistica da parte del Fondo nazionale per il Servizio Civile. I periodi di Servizio Civile Nazionale, che verranno prestati dai volontari avviati in servizio a partire dal 1° gennaio 2009, tornano così a corrispondere a dei contributi “figurativi” e sono perciò riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione, come precisa il Decreto.