Ma il servizio civile è volontariato? E 433 euro al mese sono uno stipendio? Nel “forum dei volontari” attivo sul sito dell’Ufficio nazionale per il servizio civile il dibattito su queste questioni è stato non a caso molto acceso. La “pietra d’inciampo” rimane la risposta a quelle domande su cui si dividono i “nostalgici” di un servizio civile a gratis (ammesso che lo sia mai stato), e i “realisti” che lo vedono di fatto come uno dei moderni lavori “flessibili” per giovani in attesa di tempi migliori. I termini che si usano possono confondere, partiamo da questi per provare a capirci ed avviare un confronto.
Il servizio civile non è “volontariato”, lo si chiama “volontario” solo per distinguerlo da quello degli obiettori legato alla leva obbligatoria, ma la sua volontarietà si ferma alla libera scelta iniziale, poi cominciano tutta una serie di diritti e doveri codificati, che lo rendono un “autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa” (Sentenza Corte Costituzionale n. 228/04).
Inoltre il concetto di "gratuità", a cui comunque il servizio civile si richiama, non è a sua volta sinonimo di "gratis". In questo senso, i 433 euro non sono una "remunerazione" del lavoro (tant’è che come vedremo non vi è correlazione con esso), ma un rimborso forfettario per permettere ai giovani che scelgono questa esperienza di avere un certo grado di autonomia economica ed evitare che vi siano delle discriminazioni di "censo". E’ chiaro infatti che mancando questa autonomia, dato anche il tipo di impegno previsto (almeno 30 ore settimanali per un anno!), sarebbe molto difficile impegnarsi in questo servizio agli altri per chi non ha la possibilità di essere mantenuto dalla famiglia o in altri modi.
Il servizio civile nazionale non è un lavoro. Lo diciamo principalmente per la sua storia e la sua natura.
1. Accanto al nuovo servizio militare professionale verrebbe semplice pensare anche a un servizio civile con queste caratteristiche. Tuttavia va ricordato il processo tutto storico e legislativo che ha equiparato il Sc nel corso degli anni nei doveri e nei diritti, anche economici, al servizio militare. Quando poi quest’ultimo è diventato volontario e professionale, il legislatore ha continuato, con una certa ambiguità di fondo, a prenderlo come riferimento per alcuni aspetti del Sc come appunto il trattamento economico (art. 9, commi 2 e 4, ddl 77/02). Tuttavia, in maniera chiara, sempre l’art. 9 al comma 1 ribadisce che: “l’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità”. In questo senso forse era più chiara la legge 230/98 che all’art. 11, comma 4, sanciva che: “in nessun caso l’obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell’organismo presso cui si presta servizio civile”.
2. Come già detto la natura del servizio civile sta nell’essere espressione dei doveri costituzionale di “difesa della Patria” (art. 52), di “solidarietà sociale” (art. 2) e di “concorrere al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4), non è invece riconducibile alla “tutela del lavoro”. Ha così una "funzione pubblica", è un servizio allo Stato, la lettera d’incarico infatti arriva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è quindi un rapporto privato con l’ente. L’accento qui è evidentemente più sull’azione disinteressata verso altri e nell’impegno per il “bene comune”, che non verso se stessi, infatti un progetto di Sc può essere presentato solo da ente pubblico o non profit.
Infine non si può parlare di lavoro perchè:
– secondo la Circolare UNSC 8 aprile 2004 (§ 8.2 ) non può presentare candidatura il giovane che ha già in corso con l’ente che realizza il progetto “rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbia avuto tali rapporti nell’anno precedente”;
– è evidente il suo carattere di “apprendistato” formativo, legato alla vicinanza a persone più esperte come l’Operatore Locale di Progetto;
– il "rimborso" non varia con le ore di servizio: è sempre 433 euro sia che il progetto preveda 30 ore sia che ne preveda 40.
Il giovane in Sc infine non paga le tasse, anche se l’anno di Servizio civile nazionale può essere riscattato ai fini pensionistici e in relazione al calcolo dell’anzianità lavorativa. Solo in caso di un contemporaneo lavoro compatibile è prevista una dichiarazione dei redditi, qualora la somma del reddito da lavoro e del rimborso del Sc superi i 7.500 euro all’anno.