La riforma del servizio civile nazionale/4

Logo_riforma Siamo alla quarta puntata del nostro approfondimento sui tre testi di legge di riforma del servizio civile nazionale. Questa volta parliamo un po’ di numeri, nel senso dell’orario e della durata dei progetti di servizio. La proposta del Governo, secondo quanto dichiarato sempre dall’on. Giovanardi, nasce anche con l‘intento di rendere il servizio civile più “flessibile” e vicino alle esigenze dei giovani che studiano o che, magari, si avviano al mondo del lavoro, alla luce delle analisi sulle motivazioni degli abbandoni.

Per questo, si indica nella legge di riforma una durata dei progetti non inferiore a 9 mesi e non superiore a 12, con almeno 20 ore a settimana, ma non di più di 36, per almeno 4 giorni. È prevista quindi una flessibilità oraria, con il compenso ai giovani che varierebbe in proporzione. Ricordiamo qui che originariamente il D.lgs. 77/2002, di attuazione della legge 64/2001, già prevedeva una durata di 1.200 ore annue, inferiore all’attuale pari a 1.400, e che l’aumento fu deciso agli inizi del 2005 col Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, poi convertito con legge n. 43 del 31 marzo dello stesso anno.

Le proposte dell’on. Rivolta (Lega nord) e dell’on. Farinone (PD) vanno sostanzialmente nella stessa direzione. Per la prima, la durata massima del servizio rimane di 12 mesi e sono possibili durate inferiori per specifici progetti. Le ore settimanale minime sarebbero 25 ore, con un monte ore annuo di 1.100 ore, e deve essere previsto almeno un giorno di riposo a settimana, nonché venti giorni di permesso retribuito. Per la proposta “Farinone”, la durata del servizio oscillerebbe tra i 9 e i 12 mesi, da un minimo di 20 ad un massimo di 36 ore a settimana, «ovvero monte ore mensile minimo di 80 ore e massimo. di 144». I giorni di riposo settimanali posso andare da almeno 1 a un massimo 3, nonché 2 giorni di permesso retribuito al mese, sempre con almeno un giorno di riposo settimanale. Il compenso per i giovani, stabilito dal Governo, varierebbe anche qui in proporzione alla durata del servizio.

Merita qui ricordare che la possibilità di avere una durata diversa dei progetti esisterebbe già adesso. Infatti il D.lgs. 77/2002, al comma 3 dell’art. 3, prevede che «il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego».

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